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27 ago 2013

La disabilità nel lavoro: doveri e agevolazioni per le aziende.


Emerge dalle statistiche che il 74% delle persone disabili non ha una occupazione, ovvero per le 700 mila persone iscritte alle liste di collocamento obbligatorio.
Perciò nel nostro paese solo il 16% ha un lavoro. Infatti la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che l'Italia ha messo a disposizione insufficienti strumenti per favorire l'occupazione delle persone disabili, dato che bisogna sensibilizzare i diritti di uguaglianza e integrazione di ogni lavoratore.
La legge 68/99 stabilisce che le aziende con più di 15 dipendenti debbano assumere almeno un lavoratore delle categorie protette. Nel caso i dipendenti fossero di più, le assunzioni sono maggiori:
  • da 15 a 35 dipendenti si prevede l'assunzione di una persona disabile;
  • da 36 ai 50 dipendenti l'assunzione di due persone disabili;
  • da 51 a 150 dipendenti l'assunzione è il 7% +1.
Perciò è molto importante che le aziende capiscono quante persone disabili devono assumere: per saperlo con esattezza va calcolata la percentuale, tenendo conto che nel computo vanno inseriti tutti lavoratori assunti con vincolo di subordinazione (compresi quelli con contratto a tempo determinato fino a 9 mesi).
Ci sono alcune eccezioni quali i lavoratori tramite cooperative, i dirigenti, etc.
Previste dalla legge (art. 13 legge 68/99) ci sono delle agevolazioni di cui le aziende possono usufruire quando assumono persone delle categorie protette sono:
  • la fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali per l'assunzione di lavoratori disabili con ridotta capacità lavorativa superiore al 79% fino a un massimo di 8 anni;
  • la fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali per l'assunzione di lavoratori con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidità. Abbassandosi la percentuale di capacità lavorativa tra il 67 e 79%, la fiscalizzazione arriva al 50% per un massimo di 5 anni;
  • è previsto un rimborso parziale forfetario qualora l'azienda debba sostenere costi per facilitare l'inserimento lavorativo o il lavoro stesso della persona disabile (con invalidità superiore al 50%.
Le sanzioni amministrative stabilite dalle direzioni provinciali del lavoro per quelle aziende che non rispettano l'obbligo di assunzione sono:
  • il pagamento di 635,11 € (maggiorati di 30,76 € per ogni giorno di ritardo) in caso di ritardo nell'inviare il prospetto informativo che riporta il numero di lavoratori totali e i nominativi di quanti appartenenti alle categorie protette (ricordiamo che il prospetto va inviato entro il 31 gennaio di ogni anno);
  • il pagamento di 62,77 € al giorno per ogni lavoratore non occupato, a partire dal 61 esimo giorno dall'obbligo di assunzione, in caso di mancato adeguamento alla norma.
I soggetti che possono essere iscritti alle categorie protette, e quindi poter accedere al collocamento mirato, devono essere in possesso di una certificazione che attesti e descriva le capacità residue al lavoro
(la riduzione della capacità lavorativa deve essere almeno del 45%). 
Ai sensi della Legge 68/1999 l'attestazione viene rilasciata dalla commissione per l'accertamento delle capacità lavorative residue operante in tutte le ASL. 
Hanno altresì diritto:
  1. le persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%; 
  2. persone non vedenti, 
  3. persone non udenti; 
  4. invalide di guerra, 
  5. invalide civili di guerra e invalide per servizio, 
  6. vedove, orfani, profughi ed equiparati ad orfani;
  7. i soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.


1 commento:

  1. lo sciamano del villaggio5 settembre 2013 alle ore 10:05

    Talvolta non assumono persone disabili perchè gli uffici non sono a norma di legge per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Io sono geometra e ti dico per esperienza diretta che in certi comuni si trova veramente la desolazione per l'accesso alle persone disabili

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